Gli operatori del panorama logistico

Brevi cenni su disciplina, responsabilità e differenze

Gli operatori del panorama logistico

Le operazioni di movimentazione delle merci a livello internazionale, siano esse esecuzione di una compravendita o derivate da differenti esigenze di movimentazione o manipolazione dei beni, possono coinvolgere numerosi operatori del mondo della logistica e dei trasporti.

L’obiettivo di questo primo contributo è quello di individuare i più rilevanti nell’attuale panorama, definendone brevemente la natura ed offrendo brevi cenni utili a comprendere il perimetro delle rispettive responsabilità. Ci soffermeremo quindi brevemente sulle figure dello spedizioniere, del vettore, dello spedizioniere-vettore e dell’operatore terminalista, rimarcando le differenze più salienti.

Lo spedizioniere è l’operatore professionale che si occupa di organizzare il trasporto per conto del proprio cliente. E’, si potrebbe dire, l’architetto della complessa operazione trasportistica. Il contratto di spedizione è definito dall’art. 1737 c.c. come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, ricevute le istruzioni dal committente, si adopera per organizzare la spedizione della merce, preoccupandosi, in primo luogo, di incaricare il vettore più idoneo ad eseguire il trasporto. Sul punto, l’art. 1739 c.c. precisa che “nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo”.
Il cliente, quindi, può conferire allo spedizioniere un mandato più o meno ampio per l’organizzazione della spedizione.
Una volta individuato il vettore (ad esempio, un vettore marittimo), lo spedizioniere effettua il booking dello spazio nave che verrà destinato al carico, stipulando, in nome proprio e per conto del proprio cliente, il contratto di trasporto rappresentato dalla bill of lading (o da documento equivalente) ed espletando le operazioni accessorie necessarie per il buon esito del trasporto (tra cui, ad esempio, la locazione del container all’interno del quale la merce verrà spedita).
Qualora richiesto, ma in un contesto estraneo al contratto di spedizione, lo spedizioniere può anche stipulare l’assicurazione sulle merci.

Il vettore è invece il soggetto che assume su di sé l’obbligo di eseguire il trasporto. Qualora esegua materialmente la prestazione, sarà un vettore effettivo, altrimenti avrà la qualifica di vettore contrattuale.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 1693 c.c., vige sul vettore una presunzione di responsabilità per la perdita e l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, salvo non provi che la perdita o l’avaria siano dovute a caso fortuito o ad un fatto estraneo alla sua sfera di controllo (natura e vizio della cosa, fatto del mittente o del destinatario). Nel trasporto marittimo, la normativa internazionale maggiormente applicata è la Convenzione di Bruxelles del 1924 (come emendata dalle Regole dell’Aja-Visby del 1968 e del 1979), usualmente richiamata nella c.d. “Paramount Clause” posta, tra le altre condizioni generali del contratto, sul retro delle polizze di carico emesse dai vettori marittimi. Attraverso questo impianto normativo e contrattuale, i sea carriers hanno una cornice di obblighi e responsabilità ben definita. In linea di massima, il vettore marittimo risponderà per i danni cagionati alla merce durante il trasporto, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e salvo non provi la sussistenza dei c.d. “pericoli eccettuati”. Meccanismi sostanzialmente analoghi sono previsti anche dalle convenzioni internazionali che regolano le altre modalità di trasporto (aereo, ferroviario e stradale).

Oltre alle due che precedono, il nostro ordinamento contempla anche la figura ibrida dello spedizioniere-vettore. Riveste tale qualifica lo spedizioniere che “con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto” (art. 1741 c.c.). La differenza fondamentale tra lo spedizioniere e lo spedizioniere-vettore risiede nel vincolo giuridico che il secondo assume su di sé, ultroneo rispetto alle obbligazioni dello spedizioniere puro, che coinvolge anche l’esecuzione -e non la sola organizzazione- del trasporto. A tale figura si applica il medesimo regime di responsabilità stabilito per il vettore.

In ultimo, un breve cenno sulla figura dell’operatore terminalista, che molto spesso opera come servant/agente del vettore marittimo. In questo caso, l’operatore terminalista gode, in forza della c.d. “Himalaya Clause” apposta sul retro delle polizze di carico, degli stessi benefici applicabili al vettore stabiliti nella bill of lading e nelle convenzioni internazionali.
Quando non agisce come servant del vettore, il terminal operator opera come appaltatore di servizi portuali.

Per riassumere, pertanto, lo spedizioniere si occupa di organizzare la spedizione della merce, reperendo sul mercato il vettore più adatto per l’esecuzione del trasporto e ponendo in essere le attività accessorie necessarie. Le operazioni di caricazione e scaricazione della merce vengono delegate dal vettore marittimo agli operatori terminalisti, il cui operato ricade sotto l’ombrello delle regole richiamate ed imposte dalla bill of lading emessa dallo stesso vettore marittimo.

La differenza fondamentale tra il vettore e lo spedizioniere consiste, dunque, nel fatto che, mentre il primo si obbliga ad eseguire il trasporto assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, il secondo si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto del committente, il contratto di trasporto.

La prima è un’obbligazione di risultato; la seconda, di mezzi (ossia di diligenza).
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “[…] mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo all’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderlo” (tra le molte, Cassazione civile sez. III, 17/05/1991, n. 5568). Le responsabilità dello spedizioniere sono quindi limitate alla scelta (electio) del vettore, alla stipula del relativo contratto di trasporto ed all’esecuzione delle (eventuali) prestazioni accessorie, non rispondendo dei danni subiti dalla merce o dei ritardi nella riconsegna ad opera del vettore.

Con i prossimi contributi, approfondiremo il tema degli obblighi e delle responsabilità proprie di ciascun operatore per meglio definire le linee di demarcazione delle rispettive competenze.

 

Avvocato Giacomo Falsetta – Diritto marittimo e trasporti
LCA Studio Legale