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Gli operatori del panorama logistico

Le operazioni di movimentazione delle merci a livello internazionale, siano esse esecuzione di una compravendita o derivate da differenti esigenze di movimentazione o manipolazione dei beni, possono coinvolgere numerosi operatori del mondo della logistica e dei trasporti. Lโ€™obiettivo di questo primo contributo รจ quello di individuare i piรน rilevanti nellโ€™attuale panorama, definendone brevemente la natura ed offrendo brevi cenni utili a comprendere il perimetro delle rispettive responsabilitร . Ci soffermeremo quindi brevemente sulle figure dello spedizioniere, del vettore, dello spedizioniere-vettore e dellโ€™operatore terminalista, rimarcando le differenze piรน salienti.

Lo spedizioniere รจ lโ€™operatore professionale che si occupa di organizzare il trasporto per conto del proprio cliente. Eโ€™, si potrebbe dire, lโ€™architetto della complessa operazione trasportistica. Il contratto di spedizione รจ definito dallโ€™art. 1737 c.c. come โ€œun mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorieโ€. Lo spedizioniere, ricevute le istruzioni dal committente, si adopera per organizzare la spedizione della merce, preoccupandosi, in primo luogo, di incaricare il vettore piรน idoneo ad eseguire il trasporto. Sul punto, lโ€™art. 1739 c.c. precisa che โ€œnella scelta della via, del mezzo e delle modalitร  di trasporto della merce, lo spedizioniere รจ tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimoโ€. Il cliente, quindi, puรฒ conferire allo spedizioniere un mandato piรน o meno ampio per lโ€™organizzazione della spedizione. Una volta individuato il vettore (ad esempio, un vettore marittimo), lo spedizioniere effettua il booking dello spazio nave che verrร  destinato al carico, stipulando, in nome proprio e per conto del proprio cliente, il contratto di trasporto rappresentato dalla bill of lading (o da documento equivalente) ed espletando le operazioni accessorie necessarie per il buon esito del trasporto (tra cui, ad esempio, la locazione del container allโ€™interno del quale la merce verrร  spedita). Qualora richiesto, ma in un contesto estraneo al contratto di spedizione, lo spedizioniere puรฒ anche stipulare lโ€™assicurazione sulle merci.

Il vettore รจ invece il soggetto che assume su di sรฉ lโ€™obbligo di eseguire il trasporto. Qualora esegua materialmente la prestazione, sarร  un vettore effettivo, altrimenti avrร  la qualifica di vettore contrattuale. Sulla base di quanto disposto dallโ€™art. 1693 c.c., vige sul vettore una presunzione di responsabilitร  per la perdita e lโ€™avaria delle cose consegnategli per il trasporto, salvo non provi che la perdita o lโ€™avaria siano dovute a caso fortuito o ad un fatto estraneo alla sua sfera di controllo (natura e vizio della cosa, fatto del mittente o del destinatario). Nel trasporto marittimo, la normativa internazionale maggiormente applicata รจ la Convenzione di Bruxelles del 1924 (come emendata dalle Regole dellโ€™Aja-Visby del 1968 e del 1979), usualmente richiamata nella c.d. โ€œParamount Clauseโ€ posta, tra le altre condizioni generali del contratto, sul retro delle polizze di carico emesse dai vettori marittimi. Attraverso questo impianto normativo e contrattuale, i sea carriers hanno una cornice di obblighi e responsabilitร  ben definita. In linea di massima, il vettore marittimo risponderร  per i danni cagionati alla merce durante il trasporto, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e salvo non provi la sussistenza dei c.d. โ€œpericoli eccettuatiโ€. Meccanismi sostanzialmente analoghi sono previsti anche dalle convenzioni internazionali che regolano le altre modalitร  di trasporto (aereo, ferroviario e stradale).

Oltre alle due che precedono, il nostro ordinamento contempla anche la figura ibrida dello spedizioniere-vettore. Riveste tale qualifica lo spedizioniere che โ€œcon mezzi propri o altrui assume lโ€™esecuzione del trasportoโ€ (art. 1741 c.c.). La differenza fondamentale tra lo spedizioniere e lo spedizioniere-vettore risiede nel vincolo giuridico che il secondo assume su di sรฉ, ultroneo rispetto alle obbligazioni dello spedizioniere puro, che coinvolge anche lโ€™esecuzione -e non la sola organizzazione- del trasporto. A tale figura si applica il medesimo regime di responsabilitร  stabilito per il vettore.

In ultimo, un breve cenno sulla figura dellโ€™operatore terminalista, che molto spesso opera come servant/agente del vettore marittimo. In questo caso, lโ€™operatore terminalista gode, in forza della c.d. โ€œHimalaya Clauseโ€ apposta sul retro delle polizze di carico, degli stessi benefici applicabili al vettore stabiliti nella bill of lading e nelle convenzioni internazionali. Quando non agisce come servant del vettore, il terminal operator opera come appaltatore di servizi portuali.

Per riassumere, pertanto, lo spedizioniere si occupa di organizzare la spedizione della merce, reperendo sul mercato il vettore piรน adatto per lโ€™esecuzione del trasporto e ponendo in essere le attivitร  accessorie necessarie. Le operazioni di caricazione e scaricazione della merce vengono delegate dal vettore marittimo agli operatori terminalisti, il cui operato ricade sotto lโ€™ombrello delle regole richiamate ed imposte dalla bill of lading emessa dallo stesso vettore marittimo.

La differenza fondamentale tra il vettore e lo spedizioniere consiste, dunque, nel fatto che, mentre il primo si obbliga ad eseguire il trasporto assumendo su di sรฉ i rischi dell’esecuzione, il secondo si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto del committente, il contratto di trasporto.

La prima รจ unโ€™obbligazione di risultato; la seconda, di mezzi (ossia di diligenza). Come osservato dalla Corte di Cassazione, โ€œ[โ€ฆ] mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchรฉ ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilitร  per l’eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo all’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderloโ€ (tra le molte, Cassazione civile sez. III, 17/05/1991, n. 5568). Le responsabilitร  dello spedizioniere sono quindi limitate alla scelta (electio) del vettore, alla stipula del relativo contratto di trasporto ed allโ€™esecuzione delle (eventuali) prestazioni accessorie, non rispondendo dei danni subiti dalla merce o dei ritardi nella riconsegna ad opera del vettore.

Con i prossimi contributi, approfondiremo il tema degli obblighi e delle responsabilitร  proprie di ciascun operatore per meglio definire le linee di demarcazione delle rispettive competenze.

 

Avvocato Giacomo Falsetta – Diritto marittimo e trasporti

LCA Studio Legale