La sicurezza non ha prezzo

 La sicurezza non ha prezzo

Se il tuo container sta viaggiando proprio sulla nave in cui è divampato un incendio, chi paga e ed eventualmente in che misura?

Se durante la navigazione la tua merce si bagna per via della pioggia o dell’acqua di mare! Se il tuo container finisce in mare durante una tempesta (come il recente caso della One Apus o ancora, quello della Evergreen)! Chi paga ed eventualmente in che misura?

Se il comandante della nave dichiara avaria chi paga le spese e i danni provocati da provvedimenti volontari presi da comandante per la salvezza comune? Chi paga ed eventualmente in che misura?

Se il tuo container cade dalla gru durante le operazioni di scarico, o subisce un furto durante il trasporto dal porto al tuo magazzino? Chi paga ed eventualmente in quale misura?

Per essere sereno nel tuo business assicura le tue merci trasportate contro tutti i rischi!

È un dato di fatto che le merci soggette a trasporto siano esposte a rischi di vario genere e possano subire danni di diversa natura, compresa la loro perdita parziale o totale.
Nonostante il fatto che le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, i trasporti continuano a mantenere un elevato tasso di rischiosità. Il problema del rischio da trasporto è, quindi, più che attuale.

Spesso chi affida le merci allo spedizioniere, opera nell’errata convinzione che quest’ultimo risponda in toto del perimetro (perdita, distruzione, furto, ecc.) delle stesse. Al contrario, secondo la legge, lo spedizioniere è un mandatario che agisce in nome suo ma per conto del mandante (proprietario della merce) allo scopo di concludere un contratto di trasporto e portare a termine le operazioni accessorie che ne derivano. Lo spedizioniere dovrà assicurare le merci solo nel caso in cui riceva “un ordine scritto ed espresso del mandante” e in tal caso, colui che risponderà del danno materiale subito dalle merci sarà l’assicuratore. In mancanza di tale prescrizione esplicita, il vettore opera con una limitazione di responsabilità precisa e prevista dalle Convenzioni Internazionali i materia di trasporto.

In caso di perdita danneggiamento del carico, il vettore marittimo è esonerato dalle sue responsabilità laddove si verifichino determinate contingenze (gli excepted perils) come incendi fortuiti, pericoli del mare, cause di forza maggiore o atti di guerra; inoltre non deve ritenersi responsabile se l’insorgenza del problema e’ da imputare alla negligenza del capitano della nave o del suo equipaggio, che possono incorrere nella cosiddetta “colpa nautica”, ovvero la negligenza, imprudenza e imperizia del comandante della nave e dell’equipaggio nella conduzione e manutenzione della nave.

La responsabilità del vettore si limita, in caso di danneggiamento merci, ed escluso il dolo e colpa commerciale a: − Trasporto marittimo internazionale, 666,7 DSP*/package o unit oppure 2 DSP al chilo lordo (convenzione di Bruxelles e successive regole di Visby e l ‘Aja). − Trasporto aereo internazionale, 17 DSP/kg lordo (convenzione di Montreal). − Trasporto terrestre nazionale, 1€ al chilo.

*DSP: “Diritti speciali di prelievo”/”special drawning rights”, unità di misura ricavata tenendo conto di un “paniere” di valute stabilite dal FMI (fondo monetario internazionale). 1,2€ al 17-8-17.

Quanto assicurare?

L’assicurazione trasporti in caso di danno risarcisce come valore massimo quello della merce allo stato sano nel luogo di destinazione o il valore per il quale l’assicurato è effettivamente esposto. Fondamentale è perciò provvedere alla corretta determinazione del valore assicurabile.

In caso di danno viene riconosciuto il valore assicurabile, per intero, se il danno in questione è totale, o in proporzione alla perdita, se esso è parziale. Tutto ciò anche se è stato pagato un premio superiore, la cui differenza, fra l’altro, non verrebbe restituita dalla compagnia assicuratrice.

Nel caso contrario in cui venisse dichiarato all’assicurazione un valore inferiore a quello effettivo, il danno verrà pagato seguendo la “regola proporzionale” art. 1907 c.c. Per tali ragioni, nel calcolo del valore assicurabile, che deve essere quanto più corretto, al valore della merce vanno aggiunte tutte le spese accessorie di imballaggio, dogana, nolo, premio assicurativo e le altro spese sostenute per rendere la merce nel luogo di destinazione finale. Per cui valore assicurabile = valore merce x 10% (almeno di utile sperabile) + totale costo spedizione (nolo + spese Italia) + premio assicurativo.

Importante è anche aggiungere una percentuale di utile sperabile e possibilmente derivante dalla vendita della merce, utile non più realizzabile in seguito al verificarsi del sinistro o dell’avaria (normalmente tale ricarico è del 10%, ma può essere anche superiore).

Monava Trasporti Internazionali può assisterVi con la sua lunga e specifica esperienza dandovi l’opportunità di TUTELARVI DA OGNI RISCHIO IN CONVENZIONE CON I LLOYD’S DI LONDRA (1° riassicuratore al mondo) grazie ad una speciale copertura ALL RISK CON ZERO FRANCHIGIA.